INSUSSISTENTE IL SILENZIO INADEMPIMENTO IN PRESENZA DI NOTA ESPRESSA DI DIFFERIMENTO DELLA STIPULA CONTRATTUALE (18.2)
L'azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile qualora l'amministrazione abbia riscontrato l'istanza dell'interessato con un provvedimento espresso di differimento della stipula del contratto, motivato dalla pendenza di un giudizio di appello. L'obbligo di stipula entro sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, non configura un dovere vincolato alla conclusione del contratto, bensì una determinazione autoritativa della stazione appaltante che può essere legittimamente posticipata per preservare la 'res adhuc integra' in pendenza di contenzioso.
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