LIMITAZIONI DI SICUREZZA E REQUISITI MINIMI NEI DISPOSITIVI MEDICI (79.1)
In tema di appalti di forniture mediche, la stazione appaltante deve escludere l'operatore che offra dispositivi medici i quali, pur dichiarando formalmente il possesso dei parametri tecnici minimi richiesti dalla lex specialis, risultino gravati da avvisi di sicurezza o limitazioni d'uso del fabbricante che rendano tali parametri inaffidabili o pericolosi per l'impiego clinico; parimenti, è legittima l'ammissione di soluzioni tecniche che, in virtù del principio di equivalenza funzionale, garantiscano la medesima utilità sostanziale richiesta, a prescindere dalla configurazione hardware specifica.
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