IL REQUISITO DEL SERVIZIO DI PUNTA NON È FRAZIONABILE TRA I MEMBRI DEL RAGGRUPPAMENTO (83.8)
È legittima la clausola della lex specialis che richiede il possesso integrale di un servizio analogo di punta in capo a ciascun componente di un raggruppamento temporaneo orizzontale. Tale requisito, essendo volto a garantire la specifica capacità tecnico-professionale necessaria per l'esecuzione di prestazioni complesse, non può essere frazionato tra più operatori tramite il cumulo. I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante non possono derogare alle previsioni del disciplinare se queste risultano chiare e univoche, prevalendo in ogni caso la lettera della legge di gara.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

