Giurisprudenza e Prassi

REQUISITO DEL SERVIZIO DI PUNTA - NO CONSENTITO L'AVVALIMENTO PLURIMO O FRAZIONATO (89)

ANAC parere 2023

Il possesso del requisito del servizio di punta, purché connesso e proporzionato all'oggetto dell'appalto, può essere legittimamente richiesto dalla Stazione appaltante in quanto attesta una esperienza qualificata nell'ambito dello specifico servizio messo a gara. Come tale, il requisito di punta, proprio perché caratterizzante la qualità dell'impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa.

L'avvalimento plurimo o frazionato non può essere consentito con riferimento al cd. requisito di punta, che deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché attesta una esperienza qualificata nell'ambito dello specifico servizio oggetto della gara; il requisito di punta, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell'impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa>> che <<il requisito [...], concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento". (v. TAR Napoli, 7.2.2020, n. 603 e Consiglio di Stato, sez. V, 2.2.2018, n. 678 che richiama Pareri di precontenzioso n. 107 del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015)

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