NECESSARIO IL CONTRADDITTORIO SUL SELF CLEANING ANCHE IN CASO DI SLEALTA DICHIARATIVA (80.7)
In tema di appalti pubblici, l'obbligo di attivare il contraddittorio procedimentale previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ha portata generale e non può essere derogato dalla stazione appaltante neppure in presenza di omissioni informative o comportamenti ritenuti sleali da parte del concorrente. La stazione appaltante è tenuta a valutare, in sede di contraddittorio, se le misure di ravvedimento operoso adottate dall'operatore siano sufficienti a ristabilire l'integrità e l'affidabilità professionale, sia con riferimento alla gara in corso che per il futuro, poiché la slealtà dichiarativa e l'inaffidabilità professionale costituiscono aspetti di una medesima valutazione che richiede un passaggio procedimentale partecipativo indefettibile.
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