ACCESSO AGLI ATTI - CONTROLLO S.A. - DINIEGO - SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE (53.5)
I segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
Il concorrente deve quindi allegare, nella sezione Busta Tecnica, una dichiarazione in formato elettronico, denominata “Segreti tecnici e commerciali” contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La Stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso ai soggetti interessati e, in particolare, garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora la stessa sia strettamente collegata all’esigenza di tutela in giudizio del richiedente.
Si precisa che la Stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 giorni, a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del Codice, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo”.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’Amministrazione, ferma la regola della completa ostensione, per negare l’accesso nell’ipotesi sub lett. a) dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 deve effettuare un triplice controllo.
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