Giurisprudenza e Prassi

RIGORE NELLA PROVA DEI SEGRETI COMMERCIALI PER SECRETRE L'OFFERTA TECNICA NEGLI APPALTI (35.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

La qualifica di segreto tecnico o commerciale non può essere estesa a ogni elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una propria organizzazione e idee differenti. L'oscuramento è legittimo solo per elaborazioni e studi specialistici che differenzino il valore del servizio e la cui diffusione arrechi un pregiudizio concreto alla competitività del detentore, restando onere del concorrente dimostrare l'esistenza di misure di protezione ragionevolmente adeguate a mantenere segrete tali informazioni.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)