Giurisprudenza e Prassi

Onere probatorio dell'operatore economico per l'oscuramento dell'offerta tecnica

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

L'onere della prova relativo alla sussistenza di segreti tecnici o commerciali spetta esclusivamente all'operatore economico, il quale deve individuare in modo puntuale e specifico le parti dell'offerta da oscurare, dimostrando che tali informazioni non siano generalmente note, abbiano un valore economico strategico e siano protette da misure adeguate; non sono soggette a oscuramento le descrizioni di modalità organizzative e pedagogiche ordinarie prive di comprovata innovatività.

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