ONERE PROBATORIO DEL SEGRETO COMMERCIALE E LIMITI ALLA DISCLOSURE DELL'OFFERTA TECNICA (36.1)
In materia di accesso agli atti di gara, l'Amministrazione non può limitare l'ostensione del progetto tecnico dell'aggiudicataria richiamando generiche esigenze di riservatezza in assenza di una formale e motivata opposizione della controinteressata. È onere di quest'ultima dimostrare che gli elementi oscurati costituiscano un vero segreto commerciale, fornendo allegazioni idonee a provare che il modello sia passibile di protezione dalla concorrenza poiché suscettibile di sfruttamento economico e dotato di caratteri di segretezza oggettiva; in difetto di tali presupposti, il principio di trasparenza delle gare pubbliche è prevalente rispetto alla tutela del know-how del singolo concorrente.
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