NECESSARIA LA MOTIVATA COMPROVAZIONE DEI SEGRETI COMMERCIALI PER NEGARE L'ACCESSO ALL'OFFERTA (35.4)
In materia di accesso agli atti di gara, l'oscuramento di parti dell'offerta tecnica è legittimo solo qualora l'operatore economico interessato fornisca una prova rigorosa dell'esistenza di segreti tecnici o commerciali, indicando con precisione i motivi per cui determinate informazioni aziendali debbano essere sottratte al confronto concorrenziale. La stazione appaltante ha l'obbligo di verificare criticamente tali dichiarazioni, non potendo limitarsi a un recepimento acritico della volontà di riservatezza manifestata dall'aggiudicataria, specialmente quando l'accesso è finalizzato alla tutela giurisdizionale dei propri interessi in relazione a un punteggio tecnico che ha determinato l'esito della gara.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

