Giurisprudenza e Prassi
LIMITI ALL'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA E TUTELA DEI DATI BANCARI DEI TERZI FORNITORI (36.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza
2025
In materia di accesso agli atti di gara, l'oscuramento delle parti dell'offerta indicate come segrete è legittimo solo a fronte di una specifica e comprovata dichiarazione che evidenzi un concreto pregiudizio economico. La Stazione Appaltante è però tenuta a oscurare d'ufficio i dati sensibili di terzi fornitori, come l'IBAN, qualora tali informazioni risultino irrilevanti per il sindacato sulla correttezza dell'aggiudicazione e sulla sostenibilità dell'offerta.
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