INAMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI DI RICORSO BASATI SU PARTI OSCURATE DELL'OFFERTA TECNICA (35.4)
In tema di accesso agli atti di gara, qualora l'operatore economico non impugni la decisione della stazione appaltante di oscurare parti dell'offerta tecnica di un concorrente per ragioni di segreto commerciale, tali elementi non possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale, restando inammissibili le censure che su di essi si fondano; peraltro, la verifica di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza, con la conseguenza che le figure professionali impiegate occasionalmente (come nella reperibilità) costituiscono costi indiretti non soggetti all'obbligo di indicazione analitica.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

