Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA E INTERPRETAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA (41.14)
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO Sentenza
2024
In tema di appalti pubblici, qualora il Ricorrente rinunci ritualmente al ricorso principale e ai motivi aggiunti per difetto di interesse sopravvenuto, il Giudice Amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio, ponendo le spese di lite a carico della parte rinunciante ove vi sia opposizione alla compensazione da parte delle Amministrazioni resistenti.
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