SCIOGLIMENTO PER INFILTRAZIONI MAFIOSE LEGITTIMATO DA GRAVI CARENZE NELLE VERIFICHE ANTIMAFIA E GESTIONE DEGLI APPALTI
Ai fini dello scioglimento degli organi comunali ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, la gestione degli appalti pubblici priva delle doverose verifiche antimafia e caratterizzata da proroghe tecniche illegittime costituisce un indice concreto e univoco di condizionamento mafioso. Tale misura, avendo natura preventiva, non richiede la prova di responsabilità penali, ma la rilevazione di una permeabilità dell'apparato burocratico-politico agli interessi della criminalità organizzata, non esclusa dalla formale iscrizione dei soggetti affidatari nelle liste prefettizie.
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