RUP - OBBLIGO DI CONTROLLO NELLA FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO (31.3)
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalla legge 241/1990, ha il compito di vigilare anche sulla fase di esecuzione del contratto di appalto e deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Anche l'art. 101 del d.lgs. 50/2016 prevede che l'esecuzione dei contratti pubblici è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e l'art. 102 prevede che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
Come evidenziato nelle Linee Guida Anac n. 3 approvate con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017 "il RUP svolge, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali".
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