Giurisprudenza e Prassi

LIBERTA' RIPARTIZIONE QUOTE ESECUZIONE NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ORIZZONTALI (83.8)

T.A.R. PIEMONTE Sentenza 2024

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, l'obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e di esecuzione dichiarate dalle imprese non deve necessariamente coincidere con le quote di qualificazione di ciascun operatore, salvo espressa richiesta contraria della lex specialis. Il soccorso istruttorio è esperibile per integrare dichiarazioni mancanti sui requisiti di capacità tecnica, garantendo la massima partecipazione senza ledere la par condicio.

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