AMMISSIBILITÀ DEL RITO SPECIALE SULL'ACCESSO SOLO IN PRESENZA DI DECISIONI DI OSCURAMENTO (36.4)
In materia di accesso agli atti di gara, l'azione speciale disciplinata dall'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 non è esperibile qualora la stazione appaltante non abbia adottato e comunicato, unitamente all'aggiudicazione, una specifica decisione sulle richieste di oscuramento dei documenti per segreti tecnici o commerciali. In assenza di tale determinazione tipizzata, la tutela del diritto di accesso deve essere perseguita mediante il rito ordinario di cui all'art. 116 c.p.a., non potendosi applicare per analogia un rito eccezionale basato sulla dimezzazione dei termini processuali a fattispecie di inerzia o dinieghi successivi alla fase di aggiudicazione.
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