SOSPENSIONE ILLEGITTIMA E INERZIA DELLA PA NELLA RICONSEGNA DELLE AREE: L'APPALTATORE PUO' AGIRE PER LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEI DANNI
L'omessa consegna delle aree di cantiere da parte dell'amministrazione committente, una volta decorso il termine di sospensione dei lavori pattuito, costituisce violazione dell'obbligo di cooperazione del creditore ed integra un grave inadempimento contrattuale. Ne consegue che l'appaltatore può provocare la risoluzione di diritto del contratto mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., non trovando applicazione la disciplina speciale del capitolato generale (D.M. 145/2000) che limita i rimedi dell'esecutore al solo recesso per le ipotesi di sospensione legittimamente ordinata.
"[...] il Giudice di prime cure ha errato nell’inquadrare la fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione nell’orbita della disciplina contenuta nell’art. 7 del contratto d’appalto e nell’art. 24 del capitolato generale, anziché, in mancanza di speciali previsioni contrattuali o legali applicabili alla fattispecie concreta, in quella della generale disciplina del codice civile".
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