Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE PER RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE PER OMESSO RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI CESSIONARI DEL CREDITO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, il grave inadempimento della Stazione Appaltante consistente nella mancata tempestiva acquisizione dei titoli abilitativi necessari all’esecuzione delle opere giustifica la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per andamento anomalo, perdita di utile e danno curriculare. Il risarcimento per la ritardata consegna dei lavori, tuttavia, presuppone che l'impresa abbia formulato istanza di recesso ai sensi dell'art. 129, comma 8, D.P.R. 554/1999 (applicabile ratione temporis). "Il primo giudice ha completamente obliterato di pronunciarsi sull’ulteriore somma... sebbene anch’essa riconosciuta e quantificata dal consulente tecnico d’ufficio... vanno infatti riconosciute anche le ulteriori voci di danno... per la lesione dell’utile e per il danno curriculare: voci di danno indiscutibilmente spettanti alla società appaltatrice in virtù del mancato completamento dei lavori e della risoluzione del contratto per inadempimento." (Cass. Sez. Un. n. 11650/2006; Cass. Sez. 3 n. 2822/2014).

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