RISOLUZIONE DELL'APPALTO PER GRAVI CARENZE PROGETTUALI E RIPETIZIONE DELL'INDEBITO
In tema di appalto pubblico, l'appaltatore che accetta di sottoscrivere un contratto sulla base di un progetto esecutivo affetto da macroscopiche e palesi carenze non può successivamente pretendere il risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità di ultimare i lavori, operando il principio del concorso di colpa del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.
Sul piano restitutorio "Questo giudice concorda con la difesa [...] che il diritto da essa fatto valere costituisca una forma di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., ma la questione non è così lineare in giurisprudenza. [...]
Per un terzo indirizzo, che questo giudice condivide, il diritto dell’appaltatore deve essere inquadrato come ripetizione dell’indebito, e la relativa restituzione, non essendo possibile in natura, deve essere sostituita dal suo valore in denaro (Cass. n. 15705/2013).
[...] non ha tuttavia il diritto al risarcimento di alcuna delle voci di danno subite, per l’ovvia considerazione che essa ha concorso in via del tutto paritaria alla loro causazione, accettando di concludere un appalto su progetto ineseguibile (art. 1227 comma 1 c.c.)."
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