RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE: IL COMPENSO È LIMITATO ALLE PRESTAZIONI REGOLARMENTE ESEGUITE E ACCERTATE (108)
"[...] giusta la normativa applicabile nel caso di specie, a fronte della risoluzione del contratto ex art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, a norma del comma 5 del medesimo articolo, “l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”.
Ne consegue che la quantificazione del credito residuo deve ancorarsi alle risultanze dello stato di consistenza sottoscritto senza riserva o contestazione dall'impresa, restando escluso il risarcimento del danno qualora la domanda risulti generica e priva di adeguata prova.
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