RISOLUZIONE CIVILISTICA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER COLPA DELLA S.A.: GRAVA SULL'IMPRESA L'ONERE DI PROVARE LE ASSERITE MANCANZE DEL PROGETTO ESECUTIVO
L'effetto giuridico della risoluzione del contratto in danno della stazione appaltante presuppone la dimostrazione di un fatto costitutivo complesso, che non si esaurisce nella mera allegazione di divergenze tecniche ma richiede la prova rigorosa di un'impossibilità oggettiva di esecuzione. Il mancato recepimento da parte dell'Amministrazione di soluzioni tecniche differenti proposte dall'appaltatore non integra un grave inadempimento se non è dimostrata l'inidoneità assoluta del progetto originario.
«L’effetto giuridico domandato [...] presuppone la dimostrazione di un fatto costitutivo complesso. Non è sufficiente, cioè, allegare l’esistenza di criticità tecniche o di divergenze tra impresa e direzione lavori; occorre provare che tali criticità fossero tali da rendere oggettivamente impossibile l’avvio o la prosecuzione dell’esecuzione, che fossero imputabili alla stazione appaltante, che non fossero superabili nell’ambito della fisiologica dialettica esecutiva [...]. Il mancato recepimento di una soluzione preferita dall’appaltatore non equivale, di per sé, a violazione del dovere di cooperazione, se non è dimostrato che quella soluzione fosse l’unica tecnicamente corretta e che l’opera non fosse altrimenti realizzabile.»
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