DICHIARAZIONE DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI E DISCREZIONALITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE (80.5)
In tema di requisiti di moralità professionale, la risoluzione consensuale del contratto, pur non comportando un automatismo espulsivo ex art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.Lgs. 50/2016, costituisce una vicenda professionale rilevante che l'operatore economico è tenuto a dichiarare e che la stazione appaltante deve valutare discrezionalmente. Qualora l'amministrazione ritenga gli inadempimenti pregressi di scarsa importanza e non idonei a inficiare l'affidabilità del concorrente, tale giudizio è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o errore di fatto.
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