IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO È ELEMENTO ESSENZIALE PER LA LEGITTIMITÀ DELLA FINANZA DI PROGETTO (177.2)
Ai fini della distinzione tra appalto di servizi e concessione, il criterio fondamentale è il trasferimento del rischio operativo, che sussiste quando il concessionario non ha la certezza di recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per la gestione delle opere o dei servizi. Qualora l'amministrazione garantisca volumi minimi di acquisto e provveda direttamente al pagamento dei corrispettivi, eliminando il rischio di domanda e di insolvenza degli utenti, il rapporto deve essere qualificato come appalto, rendendo illegittimo il ricorso all'istituto della finanza di progetto.
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