RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE E PERDITA DI CHANCE PER ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE (97.3)
In materia di appalti pubblici, la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione derivante dall'annullamento dell'aggiudicazione è di natura oggettiva e non necessita della prova dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Qualora non sia possibile disporre il subentro nel contratto e non sussista la certezza del conseguimento dell'appalto per il mancato completamento delle verifiche post-gara, il diritto al risarcimento per equivalente si configura come perdita di chance, da liquidarsi in una percentuale del mancato utile effettivo, al netto dell'aliunde perceptum, escludendo il ristoro dei costi di partecipazione che restano a carico delle imprese.
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