RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLA PA PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DEL GIUDICATO E DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO
In materia di risarcimento dei danni per mancata o ritardata esecuzione del giudicato, la responsabilità della P.A. ha natura oggettiva e prescinde dall'imputabilità dell'inadempimento, configurandosi come conversione ex lege dell'obbligazione originaria riconosciuta dal giudice. Tuttavia, ai fini della liquidazione del danno da mancato utile, l'operatore economico è gravato dall'onere di provare di non aver potuto utilizzare altrimenti le maestranze e i mezzi approntati, operando in difetto di tale prova la presunzione di aliundem perceptum che impone la riduzione equitativa del risarcimento.
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