Giurisprudenza e Prassi
LIMITI ALLA RIPROPOSIZIONE CAUTELARE PER ASSENZA DI CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE (58.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Ordinanza
2026
Non costituiscono mutamenti delle circostanze ai fini della riproposizione della domanda cautelare né la fissazione dell'udienza di merito, in quanto evento fisiologico dell'organizzazione giudiziaria, né la stipula del contratto se già intervenuta e conoscibile prima della definizione della fase cautelare in appello. In materia di forniture sanitarie, prevale l'interesse pubblico alla continuità assistenziale sulle attività prodromiche all'esecuzione, che non configurano di per sé un danno grave e irreparabile.
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