Giurisprudenza e Prassi

IL DIVIETO DI RIPARAMETRAZIONE PREVISTO DALLA LEX SPECIALIS VINCOLA LA COMMISSIONE DI GARA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

La scelta della stazione appaltante di non procedere alla riparametrazione dei punteggi rientra nell'ampia discrezionalità amministrativa e deve essere espressamente prevista nei documenti di gara. Qualora la lex specialis opti per formule di tipo indipendente per l'attribuzione del punteggio economico, finalizzate a scoraggiare ribassi eccessivi e non proporzionali in settori labour intensive, non è possibile ricorrere alla riparametrazione interna per assegnare il punteggio massimo al miglior ribasso, in quanto ciò trasformerebbe illegittimamente la formula indipendente in interdipendente.

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