Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E RINVIO ALL'UDIENZA DI MERITO

TAR ABRUZZO Ordinanza 2026

Qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare alla domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, il Tribunale Amministrativo deve dare atto di tale rinuncia e rimettere gli atti al Presidente per la fissazione dell'udienza di merito, senza procedere ad alcuna valutazione sugli elementi della fase cautelare.

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