Giurisprudenza e Prassi
Seguici su Google
RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E RINVIO ALL'UDIENZA DI MERITO
TAR ABRUZZO Ordinanza
2026
Qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare alla domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, il Tribunale Amministrativo deve dare atto di tale rinuncia e rimettere gli atti al Presidente per la fissazione dell'udienza di merito, senza procedere ad alcuna valutazione sugli elementi della fase cautelare.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Segui CodiceAppalti.it anche su Google
Aggiungici alle tue fonti preferite per dare
maggiore evidenza alle nostre notizie nelle tue ricerche.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

