Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E PRESA D'ATTO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Ordinanza 2025

Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente a verbale in udienza camerale di rinunciare alla domanda cautelare proposta in via incidentale, il Collegio deve limitarsi a prendere atto della rinuncia stessa, dichiarando non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione. In presenza di accordo tra le parti, il giudice dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.

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