Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI RIESAME IN AUTOTUTELA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Ordinanza 2025

In sede di giudizio cautelare, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare alla domanda di sospensione dell'atto impugnato, specialmente in conseguenza di nuovi provvedimenti adottati dall'amministrazione in via di autotutela che modificano o confermano motivatamente l'assetto degli interessi, il Tribunale Amministrativo prende atto della rinuncia disponendo la compensazione delle spese di fase.

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