Giurisprudenza e Prassi
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE NEL GIUDIZIO SUGLI APPALTI
T.A.R. LOMBARDIA, BRESCIA Ordinanza
2026
In sede di giudizio amministrativo per l'impugnazione di atti di gara, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente presentata e le altre parti non vi si oppongano, il Tribunale prende atto della rinuncia e dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

