Giurisprudenza e Prassi
RINUNCIA AL RICORSO SENZA MANDATO SPECIALE E SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza
2026
La procura ad litem, pur se comprensiva della facoltà di rinunciare agli atti, non equivale al mandato speciale richiesto dall'art. 84, comma 1, c.p.a. per la rinuncia formale. Ciononostante, la dichiarazione di rinuncia così formulata, unitamente alla condotta della parte che manifesta il disinteresse alla partecipazione alla gara, configura un'ipotesi di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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