Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA AL RICORSO E CONDANNA ALLE SPESE PER SOCCOMBENZA VIRTUALE

TAR LOMBARDIA Sentenza 2026

In tema di processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari di rinunciare al ricorso e non sussista l'accordo delle controparti sulla compensazione, le spese di lite vanno poste a carico del rinunciante. Tale statuizione trova fondamento nell'art. 84, comma 2, c.p.a., tenuto conto del principio di soccombenza virtuale, qualora la prognosi di infondatezza del ricorso sia già stata formulata dal Collegio in sede di diniego dell'istanza cautelare.

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