ONERE DELLE SPESE E DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI RINUNCIA TARDIVA (84.2)
In tema di estinzione del giudizio per rinuncia, l'art. 84, comma 2, c.p.a. delinea un meccanismo di ordinario carico delle spese di giustizia in capo alla parte rinunciante; la deroga della compensazione delle spese è sottratta alla competenza monocratica del Presidente e deve essere motivata dal Collegio in base a circostanze peculiari. La tardività della rinuncia, intervenuta dopo che le controparti hanno già espletato la propria attività difensiva e basata su motivi già noti o prevedibili al momento della proposizione del ricorso, giustifica la condanna alla rifusione delle spese e del contributo unificato dell'appello incidentale.
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