Giurisprudenza e Prassi
OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN CASO DI RINUNCIA AL RICORSO (84.2)
TAR PUGLIA, BARI Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, la parte che rinuncia al ricorso è obbligata al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, restando esclusa la possibilità di ottenere la rifusione delle spese o del contributo unificato a carico della Stazione Appaltante, pur in presenza di un annullamento in autotutela degli atti impugnati, qualora quest'ultima non si sia formalmente costituita nel giudizio.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

