Giurisprudenza e Prassi

CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA AL RICORSO SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE (35.2)

TAR UMBRIA Sentenza 2024

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., la rinuncia al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio. Qualora la parte rinunciante richieda la compensazione delle spese ma le controparti (stazione appaltante e controinteressate) si oppongano espressamente, il giudice deve liquidare le spese secondo il criterio ordinario, ponendo gli oneri economici della difesa a carico del soggetto che ha rinunciato all'azione.

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