Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE DI SERVIZI: GIURISDIZIONE SULLA RINEGOZIAZIONE DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RECESSO (165)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2026

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia riguardante la rinegoziazione di una concessione di lavori e servizi, anche nella fase esecutiva, qualora la PA eserciti poteri autoritativi di valutazione dell'interesse collettivo. Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il concessionario non è titolare di un diritto soggettivo al riequilibrio contrattuale, ma deve attivare una procedura di rinegoziazione che, in caso di fallimento, gli consente l'esercizio del diritto potestativo di recesso.

Tale recesso non si perfeziona con la mera segnalazione della sussistenza dei presupposti di legge, occorrendo una dichiarazione di volontà chiara e incondizionata.

"Le controversie relative agli atti con i quali l'amministrazione, dopo l'aggiudicazione di una concessione o di un pubblico servizio, si esprime in ordine alla rinegoziazione degli elementi essenziali del rapporto appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In effetti, quando la rinegoziazione definisca un nuovo equilibrio economico-finanziario, il risultato è assimilabile a un nuovo affidamento a diverse condizioni. Nell’esercizio del potere di rinegoziazione, l’amministrazione non agisce in posizione di parità con la controparte, ma esercita la propria autonomia negoziale nel contesto di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico. Se non vi sia stato un autovincolo contrattuale mediante una clausola di rinegoziazione a risultati predefiniti, ossia già contenente il criterio di calcolo del maggiore o minore importo dovuto, la rinegoziazione costituisce sempre esercizio di un potere autoritativo e discrezionale.

Costituisce espressione dello stesso potere il rifiuto di procedere alla rinegoziazione pur a fronte di dedotti eventi eccezionali ed imprevedibili non riconducibili al concessionario.

[...]

La norma dell’art. 165 comma 6 del d.lgs. 50/2016, che attribuisce alle parti il diritto di recesso nel caso di mancato accordo sul riequilibrio economico-finanziario della concessione, pone una chiara distinzione e un altrettanto chiaro ordine di precedenza tra la richiesta di rinegoziazione e il recesso.

Il recesso è possibile quando la procedura di rinegoziazione sia fallita, e l’amministrazione non intenda procedere alla risoluzione del rapporto. Dalla prospettiva del concessionario che subisca le conseguenze di una gestione divenuta antieconomica il recesso serve per uscire da un rapporto che l’amministrazione vuole proseguire comunque, non per fondare pretese economiche nei confronti dell’amministrazione.

Nello specifico, tuttavia, dal tenore letterale della richiamata nota del 6 dicembre 2022 emerge che la ricorrente si è limitata a informare l’Amministrazione della sussistenza delle “condizioni per recedere dal contratto 28.4.2004 ex art. 165, comma 6, D. Lgs. 50/2016” in riferimento alla mancata rinegoziazione delle condizioni economiche, senza tuttavia manifestare una volontà inequivoca di avvalersi del diritto di recesso."

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