LA REVOCA DELL'OFFERTA E' REVOCABILE SOLO FINO AL MOMENTO IN CUI LA S.A. HA AVUTO CONOSCENZA DELLA PRECEDENTE REVOCA
Ritenuto, in particolare, che – in ossequio a principi ormai sedimentati presso il Giudice amministrativo di ultima istanza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4731; Id., 20 giugno 2019, n. 4198):
- la domanda di partecipazione a una procedura di gara costituisce atto unilaterale recettizio che contiene la proposta contrattuale del concorrente;
- agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale si applicano le norme relative ai contratti, ai sensi dell’art. 1324 c.c.
Ritenuto, inoltre, che la revoca della precedente revoca della proposta, sebbene compiuta dopo soli 4 giorni da quest’ultimo atto, è nella specie intervenuta dopo che la revoca della proposta aveva ormai prodotto i propri effetti, essendo già ritualmente pervenuta a conoscenza della stazione appaltante: infatti, la revoca della revoca della proposta contrattuale (diversamente da quest’ultima, che ex art. 1328 cod. civ. è efficacemente revocabile fino alla conclusione del contratto) è ritenuta revocabile soltanto fino al momento in cui l’oblato abbia avuto conoscenza – ex art. 1335 cod. civ. – della revoca della proposta, giacché da tale momento i suoi effetti si producono irretrattabilmente.
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