ILLEGITTIMITÀ DELLA REVOCA PER SOVRAPPOSIZIONE CON GARA CENTRALIZZATA SENZA VALUTAZIONE DELLO STRALCIO (106.1)
È illegittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto motivato dalla parziale sovrapposizione con una procedura centralizzata qualora la Stazione Appaltante ometta di considerare lo stralcio delle prestazioni interferenti. Il principio di economicità e di tutela dell'affidamento dell'operatore economico impone una valutazione teleologica della normativa sulle varianti, volta a conservare gli effetti della procedura tramite modifiche non sostanziali piuttosto che procedere all'integrale annullamento, specialmente quando la gara ha già individuato un aggiudicatario virtuale dopo il vaglio dei requisiti.
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