Giurisprudenza e Prassi

REVOCA DELLA GARA E DIFFERENZA TRA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E CARENZA DI INTERESSE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2026

In sede di giustizia amministrativa, la revoca degli atti di gara impugnati comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che l'annullamento giurisdizionale non produrrebbe più alcuna utilità per l'operatore economico, restando esclusa la cessazione della materia del contendere qualora non vi sia stata la piena soddisfazione della pretesa sostanziale.

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