Giurisprudenza e Prassi

RINCARO DEI COSTI DELLA MANODOPERA: IL CONFINE TRA LA REVISIONE DEI PREZZI E LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA (106)

TAR MARCHE AN SENTENZA 2026

"Per quanto concerne il preteso ricorso alle varianti in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 (a prescindere dal citato art. 15), va osservato, come deduce l’amministrazione resistente, che non ne sussisteva la necessità anche ammesso che il rinnovo CCNL del 4/4/2024 avesse rappresentato quelle "circostanze impreviste e imprevedibili" dovute a "sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti".

Le predette varianti in corso d’opera devono rispondere a un preciso interesse dell’amministrazione da valutare attraverso la propria discrezionalità nell’esercizio dello "ius variandi".

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che la norma in esame persegue una finalità regolatrice dei poteri della committenza pubblica, del tutto distinta dalla finalità di riequilibrio contrattuale che connota l’istituto della revisione dei prezzi. A quest’ultimo riguardo si è altresì precisato che esula dall’ambito applicativo dell’art. 106, comma 2 (e comma 1, lett. c, cit.) l’iniziativa dell’appaltatore volta ad ottenere la modifica dei prezzi contrattuali reputati non più remunerativi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21/10/2025 n. 8162; id. 6/10/2025 n. 7779; id. 18/11/2024 n. 9212; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 1/6/2026 n. 2788; id. 29/5/2026 n. 2701; id. 28/05/2026 n. 2682; TAR Lazio, Roma, Sez. III-Ter, 11/11/2025 n. 19997; id. 3/7/2025 n. 13114 e giurisprudenza ivi richiamata)."

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