Revisione prezzi: rinuncia alla cautelare per pendenza di trattative stragiudiziali
T.A.R. LOMBARDIA, BRESCIA Ordinanza
2026
La richiesta di cancellazione dal ruolo di una domanda cautelare, formulata congiuntamente dalle parti per consentire lo svolgimento di trattative stragiudiziali, non è conciliabile con il principio di concentrazione e celerità di cui all'art. 73, comma 1-bis c.p.a. e deve pertanto essere intesa quale rinuncia alla domanda cautelare stessa; parimenti, la pendenza di tali trattative preclude l'accoglimento dell'istanza di prelievo, non risultando la causa matura per la decisione.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)