REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI
Sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto il diniego della revisione prezzi ex art. 29 del D.L. n. 4/2022 qualora l'Amministrazione compia scelte ermeneutiche e valutative sull'applicabilità stessa della clausola, esulando dal mero calcolo matematico.
Nel merito, la clausola revisionale non subisce i limiti temporali previsti per l'istituto della compensazione.
"[...] si deve ritenere, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali richiamati dalle parti, che la giurisdizione ordinaria ricorre quando l’Amministrazione sia chiamata alla mera applicazione di un meccanismo integralmente vincolato e automatico, normativamente predeterminato nell’an e nel quantum; mentre permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la pretesa involga il corretto esercizio del potere pubblicistico di conformazione della clausola revisionale o la verifica dei presupposti stessi per la sua operatività.
La giurisprudenza più recente ha, del resto, chiarito come, ai fini della giurisdizione, occorra distinguere i casi in cui la pretesa involga l’attivazione del meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, dalla fattispecie regolata dall’art. 29 del decreto-legge n. 4 del 2022: l’adeguamento, infatti, costituisce un congegno meccanicamente ancorato a parametri oggettivi e predeterminati; la seconda fattispecie, invece, presuppone l’inserimento e la concreta conformazione di una clausola revisionale, con richiamo all’art. 106, comma 1, lettera a), del previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), disposizione che non esaurisce in via rigidamente vincolata il contenuto del potere amministrativo (T.A.R. Sicilia, Catania, 16 marzo 2026, n. 805).
La medesima linea argomentativa si coglie, inoltre, in un recente arresto del Consiglio di Stato (Sez. V, 19 febbraio 2026, n. 1321) che ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa nelle controversie in cui la normativa di riferimento riconosca alla stazione appaltante una sfera di valutazione nella determinazione della clausola revisionale e nella verifica dei relativi presupposti applicativi. In tale ipotesi, quando la lite non concerne il mero calcolo di somme dovute in base a un algoritmo normativo già interamente definito, ma la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione all’operatività stessa del rimedio revisionale, la posizione dell’appaltatore ha consistenza di interesse legittimo e la controversia ricade nell’ambito dell’art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, c.p.a."
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"Il punto decisivo della controversia è rappresentato dalla non sovrapponibilità, sul piano normativo e sistematico, tra revisione prezzi e compensazione.
L’art. 29 del d.l. n. 4 del 2022 contempla, nel comma 1, due istituti distinti e, segnatamente: alla lettera a), la revisione dei prezzi, da inserire obbligatoriamente nei documenti di gara e nei contratti mediante il richiamo all’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016; alla lettera b), la compensazione, riferita alle variazioni dei singoli materiali da costruzione e ulteriormente disciplinata dai commi successivi del medesimo articolo. Il successivo comma 5, invocato dal Comune, testualmente esclude "dalla compensazione" i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Il dato letterale, già di per sé univoco, è pienamente coerente con la struttura della disposizione, che assegna ai due istituti presupposti, funzione e disciplina differenti.
[...] Se [...] il generico rinvio all’art. 29 dovesse essere interpretato nel senso di traslare sulla revisione dei prezzi il limite previsto per la compensazione, si perverrebbe, in concreto, a neutralizzare proprio il meccanismo revisionale speciale introdotto dalla disciplina.
[...] infondato è, poi, il rilievo secondo cui, in sede di modifica contrattuale, sarebbero stati concordati nuovi prezzi e l’impresa non avrebbe sollevato contestazioni in sede di SAL o di conto finale. Il concordamento di nuovi prezzi per le lavorazioni aggiuntive o migliorative introdotte con la variante attiene a un segmento specifico del rapporto e non equivale a rinuncia, espressa o implicita, all’interesse alla revisione del corrispettivo nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e dal contratto."
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