REVISIONE DEI PREZZI: OPERA IN CASO DI PROROGA TECNICA MENTRE È ESCLUSA IN CASO DI RINNOVO CONTRATTUALE (115)
In materia di appalti pubblici di servizi, la prosecuzione del rapporto oltre il termine di scadenza finalizzata a garantire la continuità nelle more di una nuova gara (c.d. proroga tecnica) non preclude il diritto alla revisione prezzi, essendo il rapporto ancora disciplinato dalla fonte originaria. La distinzione tra proroga e rinnovo risiede nell'assenza, nella prima, di una nuova negoziazione tra le parti.
"[...] “la clausola di revisione dei prezzi opera in caso di mera proroga del contratto, e non anche di rinnovo del medesimo; ed infatti mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi” (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2025, n. 9987)."
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