LA REVISIONE PREZZI NELLE CONVENZIONI QUADRO SPETTA ALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E NON A CONSIP (106.1)
Nelle procedure di acquisto mediante convenzione quadro, la legittimazione a provvedere sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi spetta alle singole amministrazioni contraenti e non al soggetto aggregatore. La centrale di committenza esaurisce il proprio compito con l'aggiudicazione, mentre ogni valutazione sull'equilibrio economico del rapporto negoziale e sulla revisione dei prezzi deve essere compiuta dall'ente che effettivamente riceve le prestazioni e gestisce il budget di spesa, spettando al RUP di quest'ultima l'autorizzazione alle varianti.
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