LA PROROGA SENZA RINEGOZIAZIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI (106.1)
La distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere operata guardando agli effetti dell'atto: ricorre l'ipotesi della proroga allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto; ricorre invece l'ipotesi del rinnovo quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni. Ne consegue che, in caso di proroga, l'operatore economico ha diritto alla revisione dei prezzi anche per il primo anno del periodo prorogato, in quanto il rapporto prosegue regolato dalla fonte originaria senza alcuna interruzione del sinallagma contrattuale.
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