Giurisprudenza e Prassi

LA CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI È UNA NORMA IMPERATIVA DI ORDINE PUBBLICO ECONOMICO CHE SI INSERISCE AUTOMATICAMENTE NEL CONTRATTO (115)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2026

Negli appalti pubblici di servizi a esecuzione periodica o continuativa, la pretesa ai compensi revisionali, scaturendo da una clausola che deve obbligatoriamente essere inserita nei contratti ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto. Tale disciplina imperativa si impone sulle pattuizioni private contrarie attraverso il meccanismo dell’inserzione automatica di clausole ex artt. 1339 e 1419 c.c., rendendo nulle eventuali clausole difformi.

"In via del tutto preliminare, osserva il Tribunale che la presente controversia, inerente la revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, alla luce anche della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025, atteso che l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2, del Codice del Processo Amministrativo prevede che: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)” [...].

La clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha, infatti, lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della Pubblica Amministrazione da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o a eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1699)” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 28.11.2012, n° 1944; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, I Sezione, 11.12.2013, n° 2424).

[...] la presenza nella norma di cui all’art. 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006 prima, e nella lex specialis di gara poi, di specifiche clausole di revisione dei prezzi, in uno con la considerazione che l’istituto del compenso revisionale, in quanto strumentale al controllo delle sopravvenienze di carattere economico, tutela l’interesse pubblico a che nei contratti di durata, in ragione dell’aumento dei costi a carico dell’appaltatore per l’esecuzione della prestazione, non ne peggiori la complessiva qualità (cfr. T.A.R. Lombardia, n. 363/2019) - sicché la clausola di revisione periodica costituisce norma imperativa, non suscettibile di essere derogata in via pattizia, ed integra la volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c., mentre eventuali previsioni difformi sarebbero nulle (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018, T.A.R. Campania, Sez. V, n. 6048/2018 e T.R.G.A. Trento n. 153/2015) – accertano, in capo alla Società ricorrente, il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi per l’esecuzione del servizio in questione, a partire dal secondo anno di attività."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)