Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE LA REVISIONE PREZZI RICHIESTA DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (106.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In materia di appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi subordinata alla presenza di clausole revisionali chiare e precise nei documenti di gara iniziali. Tale istituto non pu essere invocato dopo che il rapporto contrattuale cessato, in quanto la sua funzione di tutela del pubblico interesse attraverso il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico presuppone un contratto ancora in corso di esecuzione.

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