Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE LA REVISIONE PREZZI PER PRESTAZIONI A CHIAMATA SENZA CANONE FISSO (115.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

In materia di appalti pubblici di servizi, la clausola di revisione periodica del prezzo, prevista obbligatoriamente per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, non è applicabile a quei rapporti negoziali in cui la prestazione viene attivata discrezionalmente dall'amministrazione mediante ordinativi 'a chiamata' e il corrispettivo è determinato sulla base delle ore effettivamente prestate anziché su un canone fisso. L'operatore economico ha l'onere di richiedere il compenso revisionale entro il termine di prescrizione quinquennale dalla conclusione del contratto, pena l'inammissibilità della richiesta per tardività.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)